FAQ – Domande su concorsi a premi in Italia

Tutte le risposte alle più frequenti domande sui concorsi a premio in Italia: normative, tasse sui premi, pubblicità, sistema di mirroring, fideiussioni, montepremi, comunicazione di un concorso

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📣 PUBBLICITA’

Siamo una società che vorrebbe indire un concorso con partenza tra 15 giorni. È possibile provvedere ad una campagna pubblicitaria dello stesso prima dell’inizio dell’attività?

Secondo la Legge n. 77 del 24 giugno 2009, il Promotore è tenuto a dare comunicazione di svolgimento del concorso a premi tramite apposita modulistica, almeno 15 giorni prima dell’inizio della manifestazione. Si precisa però che il concorso ha inizio quando si è dato corso alla pubblicità, dal momento, cioè, a partire dal quale è stata resa pubblica la promessa con i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei (giornali, tv, radio, depliants, internet, ecc.). Qualora quindi il Promotore pubblicizzasse il concorso prima della data di inizio comunicata, incorrerebbe in una sanzione amministrativa.

📝 PUBBLICITA’ E LEGAL LINE

Siamo una società che vuole indire un concorso pubblicizzandolo sia online che su materiale POP; quali informazioni, riguardanti il concorso, devono essere riportate sul materiale pubblicitario?

L’articolo 11, commi 2 e 3, del DPR 430/01 dispone che la comunicazione pubblicitaria relativa alla manifestazione a premi possa anche non contenere tutte le informazioni del regolamento completo; essa potrà attuarsi attraverso una serie di mezzi diversi a seconda della tipologia della manifestazione, dei luoghi ove essa viene svolta, del canale commerciale utilizzato. In relazione a detta disposizione giova precisare che, sebbene sia consentito un livello minimo di informazione, tuttavia essa dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi essenziali: tipo di manifestazione (concorso, operazione a premio ecc.), durata, condizioni di partecipazione nonché, ove si tratti di concorso, valore complessivo dei premi posti in palio (montepremi). È necessario, inoltre, specificare dove sia possibile consultare il regolamento completo.

💻 MIRRORING

Siamo una società italiana che vuole effettuare un concorso online. Il server che si occuperà dell’acquisizione dei dati personali dei partecipanti è allocato all’estero. La normativa italiana lo consente?

La normativa italiana prevede che un concorso web rispetti il principio di territorialità, ossia che il server adibito alla raccolta dei dati personali dei partecipanti debba essere ubicato sul territorio italiano. Nel caso in cui il server fosse allocato all’estero, la società dovrà prevedere un sistema di “mirroring” che replichi, in tempo reale, le informazioni inviate dagli utenti, dal server estero ad altro server ubicato in Italia e deputato alla gestione dei dati e a tutte le attività relative alle varie fasi della manifestazione a premio.

🖊 MODIFICHE POST INVIO PRATICA AL MINISTERO

E’ possibile cambiare il periodo di partecipazione di un concorso se è già stata mandata la comunicazione al ministero?

Durante i 15 giorni che intercorrono tra l’invio della documentazione al Ministero e la divulgazione del concorso, al promotore è consentito apportare modifiche al regolamento, purché non si tratti di modifiche sostanziali. La modifica del periodo di partecipazione è consentita a condizione che vengano rispettati i termini dei 15 giorni di invio al Ministero, che il concorso non sia già stato pubblicizzato in alcun modo (quindi non sia stata ancora effettuata la promessa pubblica) e che la fideiussione sul valore del montepremi copra l’intero periodo di partecipazione.

💰 DEVOLUZIONE DI DENARO ALLA ONLUS

Siamo una società che ha indetto un concorso a premi nel quale non sono stati assegnati alcuni premi. è possibile devolvere alla Onlus l’equivalente in denaro del valore dei premi non assegnati?

Ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R 430/2001 è vietato – nelle manifestazioni a premio – mettere in palio premi in danaro. Questo divieto trova fondamento nell’intento di salvaguardare il monopolio statale su giochi, lotterie e scommesse e si estende anche alla eventuale devoluzione del premio alla Onlus. Si specifica, tuttavia, che, in alternativa, è invece possibile devolvere alla Onlus un premio alternativo purché di pari valore.

📁 FIDEJUSSIONE NELLE OPERAZIONI A PREMIO

Siamo una società Italiana che vuole indire una promozione con la seguente meccanica: tutti coloro che acquisteranno il prodotto promozionato riceveranno un premio. È necessario in questo caso stipulare una fidejussione per garantire il montepremi?

La meccanica proposta si configura come una Operazione a Premi. Se il premio viene consegnato ai consumatori all’atto dell’acquisto, si tratta di un’operazione a premi “contestuale”, per la quale non è necessario garantire il montepremi. Se invece il premio è consegnato successivamente, si tratta di un’operazione “non contestuale“: in questo caso, è necessario garantire il 20% del valore del montepremi che si stima di erogare. La garanzia può essere prestata mediante un deposito cauzionale presso una filiale della Tesoreria Provinciale di Stato, oppure mediante fidejussione assicurativa o Bancaria.

🎁 PREMIO NON RICHIESTO / NON ASSEGNATO / RIFIUTATO: CHE FARE?

Ai fini della devoluzione dei premi alla ONLUS, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, cosa si intende per premio “non richiesto”, “non assegnato”, “rifiutato”? Quando i premi consistono in viaggi oppure in biglietti per assistere a spettacoli o eventi sportivi come deve essere considerata l’eventuale loro “non fruizione” da parte dei vincitori?

Si definisce “non richiesto” il premio per il quale il partecipante vincitore non invii i documenti di accettazione necessari per confermare la vincita o non lo ritiri per compiuta giacenza. E’ da intendersi invece “rifiutato” il premio quando, in fase di consegna o notifica di vincita, il vincitore dichiara espressamente per iscritto di non accettarlo. È bene sottolineare il fatto che, da normativa, si considera “assegnato”, anche se non ritirato, il premio il cui costo di acquisto sia già stato sostenuto dal promotore e rimanga a suo carico anche in caso di mancato utilizzo da parte del vincitore, quali ad esempio viaggio prenotato ma non fruito, biglietto per assistere a specifiche partite o biglietto per concerti non ritirato al botteghino, etc. Il premio si definisce “non assegnato” quando il vincitore non viene correttamente identificato (a causa di dati anagrafici incompleti o non corretti), qualora il numero di partecipanti al concorso sia inferiore al numero dei premi in palio e quando manca il riscontro alla notifica di vincita ovvero il premio non viene accettato ma neanche rifiutato in forma esplicita.

🏃🏻‍♂️ RUSH&WIN

Stiamo organizzando un concorso con la seguente meccanica: i primi venti utenti che, nell’arco della promozione, risponderanno correttamente alla domanda presente sul nostro sito, vinceranno un premio. L’identificazione dei vincitori sarà gestita da un software: anche in questo caso è necessaria la presenza di un funzionario camerale?

La meccanica indicata configura un “Rush & Win”. In questo caso la normativa prevede che venga effettuata, oltre che l’assegnazione dei premi ai primi che soddisfano i requisiti previsti dal regolamento, anche l’estrazione finale di un premio tra tutti i partecipanti. La presenza del funzionario della tutela della fede pubblica è pertanto necessaria sia per la verbalizzazione delle vincite della fase “Rush & Win” che per l’estrazione finale. Ricordiamo infine che il software dovrà essere opportunamente periziato e che la perizia, unitamente al documento di identità del responsabile informatico, dovrà essere presentata al funzionario camerale.

⚖ TASSAZIONE DEI PREMI NON DOVUTI

Abbiamo realizzato un concorso in cui diversi premi, essendo rimasti non assegnati, dovranno essere devoluti alla Onlus. È necessario versare la ritenuta di imposta anche su tali premi?

La questione è stata presa in esame da una sentenza della Corte di Cassazione del 13 gennaio 2005. In tale sentenza si chiarisce che il presupposto impositivo – per l’art. 30 D.P.R. 600/73 successivamente modificato dalla L.449/97 – è quello della corresponsione del premio al soggetto che ha partecipato al concorso per il quale il premio costituisce vincita e assume rilevanza reddituale ai sensi dell’art. 6 del TUIR e non anche l’attribuzione residua, ex lege, all’associazione di carattere non lucrativo nel qual caso non si tratta più di premio o vincita ma di reddito diverso, eventualmente tassabile ad altro titolo.

📋 COME DETERMINARE IL MONTEPREMI

La nostra società vorrebbe indire un concorso a premi in Italia. In che modo viene determinato il montepremi complessivo? Su quale valore dovrà essere fatta la fidejussione?

Per determinare il montepremi complessivo di una manifestazione a premi è necessario fare riferimento al “valore normale” dei premi promessi che viene esplicitamente definito come il valore al quale si trova il bene nel mercato in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione. Il valore da garantire con la fidejussione sarà dato dalla somma del valore normale di tutti i premi messi in palio al netto dell’imposta sul valore aggiunto. Nel caso di concorsi a premi, la fidejussione dovrà essere accesa sul 100% del valore totale del montepremi iva esclusa.

🏷 TASSE SUI PREMI

Siamo una società che vuole indire un concorso a premi in Italia. Quali adempimenti fiscali sono previsti, a carico del Promotore, dalla normativa Italiana?

Il trattamento tributario delle manifestazioni a premi è stato modificato dal 1° gennaio 1998 per effetto dell’art. 19 della Legge 27/12/1997 n. 449. Tale norma ha soppresso la “Tassa di lotteria”, che è stata bilanciata con l’introduzione di 2 forme alternative di imposizione, costituite da: – INDETRAIBILITA’ DELL’IVA assolta sull’acquisto di beni o servizi destinati a premio; – corresponsione di una IMPOSTA SOSTITUTIVA del 20% sul prezzo di acquisto di beni o servizi non imponibili, non soggetti o esenti ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto. Inoltre, la norma dispone che nei concorsi a premi vada applicata una ritenuta d’imposta (IRPEF) del 25% sul valore complessivo dei premi posti in palio con facoltà di rivalsa da parte del promotore.

❗ ESAURIMENTO SCORTE

Siamo una società che vorrebbe organizzare una operazione a premi con la clausola “fino ad esaurimento scorte”. La normativa vigente lo consente?

Ai sensi della circolare del 28 marzo 2002 n° 1/AMTC art. 8 lettera A, non sono lecite le manifestazioni a premio in cui la modalità di assegnazione dei premi non garantisce la tutela della fede pubblica e la parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti poichè rende illusoria la partecipazione all’attività. Non è quindi consentito promettere un premio disponibile “fino ad esaurimento scorte” poichè bisogna garantire, nel periodo della promozione, le medesime condizioni di adesione a tutti i partecipanti e, di conseguenza, la medesima possibilità di aggiudicarsi i premi in palio.

➕ OPERAZIONE A PREMI CON CONTRIBUTO

Siamo una società che vorrebbe indire un’attività promozionale che prevede la richiesta di un contributo, per consegnare il premio promesso a fronte di un acquisto. Questa meccanica ha i requisiti per essere considerata una manifestazione a premio? Ci sono limiti al contributo richiedibile?

L’ipotesi descritta rientra nella fattispecie di operazione a premio assoggettata alle disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 art. 3 co.2. Si precisa che il contributo richiesto non dovrà essere superiore al 75% del costo del premio (prodotto o servizio), sostenuto dalla ditta Promotrice, al netto dell’imposta sul valore aggiunto. Il premio, quindi, consisterà nello sconto di prezzo rappresentato dalla differenza tra il valore normale del bene offerto e il contributo richiesto. Il non rispetto di tale percentuale, concretizza una manifestazione vietata, con conseguente sanzione pecuniaria.

🏆 ADEMPIMENTI RUSH&WIN

Siamo una società che vorrebbe indire un concorso con modalità “rush and win”. Ci sono degli adempimenti specifici ai quali ci dobbiamo attenere?

Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 430/2001, si configurano come concorsi “rush and win” quelle attività che offrono al concorrente l’opportunità di aggiudicarsi il premio promesso qualora riesca ad adempiere alle condizioni presenti nel regolamento del concorso nei tempi più brevi possibili rispetto agli altri concorrenti. Secondo il comma 1, lettera d dell’art.2 del D.P.R. questa tipologia di concorso è consentita solo a due precise condizioni: che la modalità di assegnazione dei premi garantisca la parità di trattamento a tutti i partecipanti e sia oggettivamente riscontrabile (mediante riscontri obbiettivi come registrazioni sonore, video, tabulati elettronici, ecc.) e che, al fine di tutelare anche le aspettative dei concorrenti non vincenti, il Promotore metta in palio ulteriori premi tramite un’estrazione finale.

🌍 AMBITO TERRITORIALE

Quali sono i limiti territoriali previsti dalla normativa Italiana sulle manifestazioni a premi?

Le manifestazioni a premi e le attività ad esse connesse, sono soggette all’ordinamento giuridico italiano e possono, pertanto, essere svolte sull’intero territorio italiano o parte di esso. È consentito il loro svolgimento anche sul territorio della Repubblica di San Marino in attuazione della legge 6 giugno 1939 n.1320. In virtù di tale limite, tutte le attività connesse allo svolgimento di una Manifestazione a Premio non possono essere svolte al di fuori dal territorio italiano. Unica eccezione al vincolo della territorialità è la possibilità prevista dal comma 6 dell’articolo 1 del Regolamento di effettuare anche fuori del territorio dello Stato le attività di confezionamento del prodotto oggetto della promozione, nonchè le eventuali operazioni di inserimento nel prodotto stesso dei titoli vincenti e non vincenti.

🏭 ASSOCIAZIONE DI IMPRESE IN UN CONCORSO A PREMI

Quando è necessario associare un’impresa al promotore nelle manifestazioni a premio?

L’associazione è necessaria quando due o più imprese promuovono la conoscenza o la vendita dei propri prodotti e/o servizi traendo, entrambe, un vantaggio in termini economici e/o di visibilità. Nel caso di associazione, tutti i soggetti sono responsabili in solido per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari e nei confronti del Ministero anche per il pagamento di eventuali sanzioni. Si precisa che, la responsabilità solidale, viene esplicitamente esclusa nei confronti di quei soggetti, rivenditori dei beni e dei servizi oggetto della promozione che non abbiano concorso all’organizzazione della manifestazione o che siano semplici fornitori di premi.

✨ MANIFESTAZIONI ESCLUSE

Se invitiamo gli studenti di design a inviarci una loro personalizzazione del nostro prodotto promettendo un viaggio all’autore della personalizzazione migliore, l’attività può ritenersi esclusa dall’ambito applicativo del DPR 430?

In generale, l’ipotesi di esclusione dal novero delle manifestazioni a premio è ravvisabile quando l’attività si rivolge a professionisti o soggetti avviati al professionismo per i quali il premio può assumere carattere di corrispettivo d’opera e, la deroga si ritiene applicabile per i casi in cui l’iniziativa ha già un livello riconosciuto di valore nazionale o internazionale o quando il concorso assegni borse di studio. Attualmente, l’orientamento Ministeriale prevalente tende a riconoscere l’esclusione anche in situazioni differenti da quelle sopra descritte, tuttavia la valutazione delle corrette modalità di regolamentazione di queste iniziative è sempre delicata e non può prescindere da un’analisi complessiva della promozione e delle sue finalità.

🗓 DURATA DELLE MANIFESTAZIONI A PREMIO

Voglio organizzare una iniziativa premiale a lungo termine, esiste un limite alla durata di una manifestazione e a premio?

La durata delle manifestazioni a premi è diversa – in base a quanto disposto dall’articolo 1, comma 3 del D.P.R. 430 del 26/10/2001 – a seconda che si tratti di concorsi o di operazioni a premi: i concorsi non possono essere svolti per un periodo di tempo superiore ad un anno mentre, per le operazioni a premi, il periodo massimo di svolgimento, può essere di cinque anni. Si precisa che la data d’inizio della manifestazione coincide, di regola, con la sua pubblicizzazione, vale a dire, con il momento in cui il contenuto dell’iniziativa viene portato a conoscenza dei destinatari con i mezzi più opportuni (giornali, radio, tv, manifesti, avvisi, etc.) Nel periodo di durata massima dell’iniziativa deve farsi rientrare ogni fase della manifestazione inclusa quella della individuazione dei vincitori.

🖋 MODIFICARE IL REGOLAMENTO DI UN CONCORSO

Abbiamo indetto un concorso a premi con estrazione finale e vorremmo prolungare il periodo di partecipazione. La normativa lo consente?

Il DPR 430/01 all’art. 10 co.2 chiarisce che eventuali modifiche dei regolamenti sono consentite purchè notificate al Ministero con le stesse modalità della comunicazione del regolamento (quindi anche nel rispetto del termine dei 15 giorni precedenti e purché eventuali modifiche non ledano i diritti acquisiti dai promissari (art.10 co4). Le interpretazioni prevalenti considerano che il prolungamento di un concorso possa ledere il principio della pari opportunità: per questo motivo, in questi casi è necessario aumentare il montepremi in palio in misura proporzionale al tempo di prolungamento del concorso. In ogni caso è opportuna una previa verifica con il funzionario di riferimento della manifestazione presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

🗺 RAPPRESENTANTE FISCALE

Siamo una società con sede all’estero e vorremmo indire un concorso rivolto ai consumatori italiani. Il fatto di non essere una società italiana ci preclude questa possibilità?

La normativa italiana – all’art. 5 co.2 del DPR430/01 – prevede che i concorsi e le operazioni a premio possono essere effettuati anche da imprese non residenti nel territorio nazionale ma, necessariamente, per il tramite di un rappresentante residente nel territorio dello Stato, nominato con le modalità e gli effetti di cui all’articolo 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, denominato “rappresentante fiscale“. E’ questi un soggetto, persona fisica o giuridica, che, residente nel territorio dello Stato, rappresenta la ditta estera e che, munito dei necessari poteri, in nome e per conto di quella, può agire ponendo in essere ogni adempimento di natura amministrativa e fiscale. Esso deve essere nominato con atto pubblico secondo le modalità previste dalla dall’articolo 1 co 4 del DPR 441/97. Alternativamente, le imprese estere appartenenti ad un altro Stato UE oppure ad un paese terzo con cui l’Italia abbia stipulato idonei accordi, possono alternativamente avvalersi del “sistema di identificazione diretta” secondo quanto disposto dall’art. 35-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal D.Lgs. 19 giugno 2002, n. 191.

🔀 DICHIARAZIONE DI MESCOLAMENTO PER CONCORSI CON CARTOLINA

Vorremmo indire un concorso instant win mediante la distribuzione di cartoline “gratta e vinci”: ci sono particolari adempimenti da rispettare?

Ai sensi del DPR 430/01 co. 2, ai fini della tutela della fede pubblica, nei concorsi a premio che prevedono l’offerta di opportunità di vincita immediata (instant win) attraverso “gratta e vinci”, “apri e vinci” o similari, occorre che, precedentemente all’inizio della manifestazione, venga effettuato il mescolamento dei titoli vincenti tra quelli non vincenti nel rispetto dei quantitativi dichiarati nel regolamento. Il tutto deve essere certificato da apposita “dichiarazione di mescolamento” nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che deve essere resa dal promotore oppure da un suo delegato.