Italia ed estero a confronto: i concorsi a premi in Italia e Francia

Scopriamo le principali differenze fra la nostra normativa e quella degli altri Paesi del mondo

Abbiamo intervistato le nostre Danja Mantovani, Senior Project Manager, e Martina Crespi, International Junior Project Manager, per un confronto fra la normativa sui concorsi a premio in vigore in Italia e in Francia.

Ecco cosa ci hanno raccontato su alcune delle principali differenze fra questi due Paesi.

 

Quali meccaniche concorsuali non sono consentite in questo Paese?

ITALIA In Italia sono consentite molteplici meccaniche premiali, come, ad esempio, sorte, alea e abilità. Sono anche consentiti i concorsi con acquisto.
L’Italia non ha delle limitazioni in merito alla modalità premiale, ma pone dei vincoli di altra natura come, ad esempio, la localizzazione del server di acquisizione dei dati che deve essere allocato sul territorio (o alternativamente mirroring o sistemi analoghi), l’utilizzo dei social con accorgimenti e sistemi software di supporto o il divieto di alcune tipologie di beni nel montepremi di un concorso.

Per non incorrere in una manifestazione non consentita è, inoltre, obbligatorio garantire, con tutti gli strumenti possibili, la parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti.

 

FRANCIA In Francia si possono indire sia concorsi di sorte che di abilità senza particolari criticità dal punto di vista delle manifestazioni a premio; tuttavia occorre fare molta attenzione al rispetto del codice dei consumatori articoli L.121-36 e della Direttiva 2005/29/EC sulle pratiche sleali: in questo paese è di particolare importanza la tutela dei consumatori e, conseguentemente, occorre adottare opportuni accorgimenti per evitare di incorrere in comportamenti sanzionabili. 

Allo stesso modo, sono consentite anche le promozioni che rientrano nella fattispecie delle operazioni a premio (“ventes avec primes”) sempreché si svolgano anch’esse nel rispetto di quanto regolamentato dal “Code de la consommation”. 

In Francia, diversamente dall’Italia, è consentito organizzare persino le lotterie rivolte ai consumatori, purchè non configurino una pratica commerciale sleale creando false aspettative nei destinatari.

 

Quali premi è vietato mettere in palio?

ITALIA La normativa italiana sui concorsi a premi consente di inserire nel montepremi diverse tipologie di ‘beni’. E’ consentito offrire sconti di prezzo e documenti di legittimazione ovvero quei titoli di credito che servono a identificare chi ha diritto a una prestazione come, ad esempio, i biglietti del cinema e teatro o i buoni viaggio.

In Italia, possono costituire premio persino le giocate del lotto e i biglietti della lotteria nazionale.

La normativa vieta invece di mettere in palio il denaro ma anche i titoli di Stato, obbligazioni e azioni emesse da aziende private, come le S.p.A., quote di capitale di una Srl o di fondi comuni di investimento e le polizze di assicurazioni sulla vita. 

 

FRANCIA In Francia, sebbene sia ampia la gamma dei premi consentiti, occorre sapere che non è possibile mettere in palio armi, prodotti a base di tabacco, e tutto ciò che è contrario all’ordine pubblico o la cui distribuzione è proibita (ad esempio, le droghe). 

A differenza dell’Italia, dove non è consentito mettere in palio denaro nelle manifestazioni a premio, in Francia ciò è possibile, purché il denaro venga consegnato sotto forma di cheque bancario. 

Infine, è bene sottolineare che in Francia viene data particolare attenzione al rilascio dell’autorizzazione da parte dei brand per poter mettere in palio un premio, sia per gli aspetti legati ai diritti d’immagine che per quelli legati ai rischi di concorrenza sleale.

 

È obbligatorio registrare un concorso a premi in questo Paese?

ITALIA La normativa italiana sui concorsi a premi prevede che il soggetto che intende organizzare una manifestazione a premio lo comunichi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy prima che questa abbia inizio. La comunicazione deve comprendere il regolamento del concorso e la documentazione che certifica l’avvenuto pagamento della cauzione prevista dalla normativa a garanzia del montepremi.

La normativa indica alcune tipologie di iniziative considerate escluse dall’ambito applicativo della disciplina sulle manifestazioni a premi: questo significa che non sono dovuti gli adempimenti previsti dal DPR 430/01 per queste tipologie di promozioni.
Fra queste vi sono i concorsi che chiedono la creazione di opere letterarie, artistiche o scientifiche e che prevedono, più che un vero premio, un riconoscimento del merito personale o a favore della comunità o le manifestazioni con finalità sociali e/o benefiche.
Anche le operazioni a premio che offrono quantità aggiuntive del prodotto promozionato o buoni spendibili nella medesima insegna, non necessitano di registrazione.

Non sono soggette agli adempimenti della normativa neanche le manifestazioni a premi indette da emittenti radiofoniche durante programmi in diretta che assegnano immediatamente i premi e che non siano veicolo promozionale per prodotti o servizi di altre aziende.

Infine, è possibile organizzare liberamente, senza alcun adempimento, una qualsiasi manifestazione a premio che, senza vincolo di acquisto, offra premi di modico valore la cui entità è assimilabile a quella necessaria per acquistare bandierine, lapis, calendari o similari.

 

FRANCIA A partire dal 2014 è stata abolito, in Francia, l’obbligo di depositare i concorsi presso il Huissier De Justice. Tuttavia, sebbene sia decaduto l’obbligo normativo, è rimasta viva la prassi per cui in Francia i concorsi vengono comunemente registrati presso l’Huissier che, in ogni caso, non si limita a registrare il deposito ma effettua un controllo sulla correttezza del regolamento riservandosi il diritto di sollevare obiezioni quando ci siano motivi di ritenere che le condizioni di partecipazione non tutelino a sufficienza i consumatori destinatari dell’iniziativa.  

Al di là della prassi consolidatasi, il deposito presso l’Huissier De Justice, offre garanzie anche ai promotori che si assicurano una prova della data certa della promessa e delle effettive condizioni di partecipazione. 

 

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